Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – rapporti ad essa comunque riconducibili - applicabilità
L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva testualmente esige il rispetto dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Si tratta di una clausola molto ampia, suscettibile di ricomprendere nel proprio spettro applicativo molteplici fattispecie, non soltanto quelle attinenti allo svolgimento stricto sensu dell’attività sportiva, ma anche quelle concernenti “rapporti” ad essa comunque riconducibili (in applicazione di tale principio è stato sanzionato ad un tesserato per un commento pubblicato nell’ambito di una conversazione sul social network Facebook, avente ad oggetto la chiusura dei varchi che erano stati abusivamente aperti da alcuni ragazzi nella struttura sportiva data in concessione alla società, chiusura che non era stata apprezzata da alcuni genitori dei giovani che abitualmente si addentravano nella struttura al fine di giocare delle partite di calcio all’interno della stessa. In tale contesto polemico s’inserisce il commento pubblicato dal deferito rivolto ai soggetti che di tale chiusura si erano fatti carico, ossia i responsabili della società).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 69/CFA/2021-2022/B
Presidente: Lipari
Relatore: Fiordelisi
Riferimenti normativi: art. 4 CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.