Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 4, comma 2, CGS previgente – responsabilità oggettiva - principio di precauzione - principio di prevenzione

L’articolo 4, rubricato responsabilità delle società, del codice previgente, al comma 2, prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 5. Il giudizio di imputazione soggettiva della sanzione sportiva diverge da quello tipico della sanzione penale in quanto soltanto nel primo risulta pacificamente ammessa la possibilità di configurare una forma di responsabilità oggettiva. Tale conclusione trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva. In particolare, a carico della società sportiva, è stato riconosciuto un intenso obbligo di prevenzione degli illeciti inerenti alle manifestazioni sportive, la cui violazione risulta sufficiente a giustificare l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, sulla sola base del giudizio di causalità tra gli effetti pregiudizievoli o pericolosi cagionati e la condotta attiva o omissiva tenuta dalla società. In questo senso, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la decisione 8 settembre 2015, n. 42, ha ritenuto che costituisce carattere essenziale della responsabilità oggettiva – sia in ambito civilistico che in quello sportivo – la circostanza per la quale determinati soggetti rispondono di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale il cd. principio di precauzione, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, consente di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra. Sempre con riferimento alla responsabilità oggettiva delle società, è stato anche osservato che la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa. Nella responsabilità oggettiva vale infatti il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica. Tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58). 

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 69/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS previgente; art. 1-bis, comma 3 e 5, CGS previgente; art. 1, comma 5, CGS;

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
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