Comunicazione degli atti - art. 53, comma 1, CGS – comunicazione a mezzo PEC –– disattivazione della casella di posta elettronica - caso fortuito o forza maggiore – esclusione - corretto funzionamento della casella PEC – onere del ricevente
Quanto alle persone fisiche tesserate, l’art. 53 CGS prevede che gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Al riguardo, al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC, è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”) o in una casella piena (decisione n. 19/2022-2023, sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione). La stessa conclusione deve adottarsi nell’ipotesi in cui la notificazione sia stata concretamente impedita dalla disattivazione della casella di posta elettronica intervenuta nel frattempo. Infatti, il titolare dell'account di posta elettronica certificata deve controllare prudentemente la relativa casella e non può essere scusato per non avere tenuto conto del messaggio di disabilitazione, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare. E ciò perché non può certo ritenersi inesigibile da parte di un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare un onere qualificato di prudente e assiduo controllo circa l’adeguatezza del necessario strumento di notificazione telematica; onere la cui inosservanza non può produrre effetti negativi per il notificante (da ultimo: Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7510; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810; Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2022, n. 36318; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810). (Nel caso di specie risultava inoltre dagli atti che, non potendosi effettuare la notifica via PEC, il Tribunale federale avesse cautelativamente fatto ricorso alla notifica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del deferito)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 68/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 53, comma 1, CGS
Articoli
Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.