Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito – presupposti
L’istituto della continuazione ex art. 81 cpv. del Codice Penale, ispirato al principio del favor rei, presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. Quest’ultimo presupposto consente di distinguere la fattispecie del reato continuato da quella del concorso materiale di reati, di talché se le violazioni sono commesse sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo; viceversa se trattasi di concorso materiale si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 68/CFA/2021-2022/F
Presidente: Mazzoni
Relatore: Fiordelisi
Riferimenti normativi: art. 81 CP;