Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – responsabilità diretta – presupposti
La “responsabilità diretta” - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi le rappresenta – si configura sic et sempliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria. In siffatta fattispecie si configura un rapporto di “immedesimazione organica” tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 68/CFA/2021-2022/E
Presidente: Mazzoni
Relatore: Fiordelisi
Riferimenti normativi: art. 6, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 6 - Responsabilità della società
- La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
- La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
- Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
- La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.