Calciatori – tesseramento – art. 39, comma 3, NOIF – primo tesseramento in Italia di calciatori/calciatrici stranieri – art. 40-quater NOIF – decorrenza – dalla data di comunicazione della FIGC
Ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Lo stesso articolo prevede altresì: “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Per i/le calciatori/calciatrici cittadini stranieri al loro primo tesseramento in Italia si applica l’art. 40-quater delle NOIF, a norma del quale il tesseramento “decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ” (nella fattispecie, trattandosi di calciatrice comunitaria proveniente dalla Federazione spagnola e di primo tesseramento in Italia – la Corte ha ritenuto che il tesseramento si sia perfezionato solo a far data dalla comunicazione ufficiale della F.I.G.C. e non dal giorno dell’avvenuto deposito della richiesta di tesseramento)
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 68/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Fiordelisi
Riferimenti normativi: art. 39, comma 3, NOIF; art. 40 NOIF;