Corte federale d’appello – assistenza del difensore – art. 100, comma 2, CGS - necessità

Ai sensi dell’art. 100, comma 2, del CGS vigente secondo cui “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Tale disposizione – secondo il significato reso palese dalle parole utilizzate dal legislatore federale – prevede dunque che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sezione III, n. 41/2019-2020; CFA, Sezione III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sezione IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sezione IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sezione II, n. 59/2020-2021). Più in generale il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. [...], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa. In conclusione, chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 68/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

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