Dichiarazioni lesive - art. 23, comma 1, CGS – dichiarazioni lesive - espressione offensiva – destinatario – individuazione - necessità

Ai fini della configurazione della fattispecie disciplinare di cui all’art. 23 CGS, l’individuazione del soggetto destinatario dell’espressione offensiva deve avere una certa determinatezza (persone fisiche, organismi federali). Non sarà necessario specificare il nominativo, ma quanto meno il ruolo o la carica che riveste il soggetto o l’ambito sportivo in cui opera la società. Lo stesso dicasi per gli organismi operanti in ambito sportivo. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’espressione “farsa” non possa essere configurata come legittimo esercizio del diritto di critica, trattandosi di un termine che, invece, è gravemente offensivo per l’operato dei soggetti e degli organi; ove tale termine fosse ritenuto esercizio di un legittimo diritto di critica per continenza e correttezza formale, qualsiasi competizione sportiva e/o elettorale potrebbe essere definita impunemente una “farsa”, cioè una “pagliacciata”, laddove tale espressione è antitetica rispetto ai modelli comportamentali sui quali si fondano lo sport e le sue istituzioni. Ciononostante tale espressione, nel caso di specie, non trovava una esatta individuazione soggettiva).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 67/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, CGS; art. 4, comma 1 CGS

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf