Calciatore – Calciatore non professionista e giovane dilettante – art. 109 NOIF – Svincolo per inattività – motivazione del calciatore – non occorre

L’art. 109 cit, al comma 1, prevede che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”. Ne consegue che, usando il legislatore sportivo l’espressione “ha diritto”, la norma non prescrive che il calciatore debba ulteriormente motivare la sua richiesta di svincolo in presenza delle condizioni riportate.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 67/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 109, comma 1, NOIF;

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