Mezzi di prova – assunzione dei mezzi di prova – art. 57 CGS, comma 2 - registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso – inammissibilità – denuncia basata su tali prove – si possono utilizzare la prova spuria solo quale mero indizio

In tema di mezzi di prova occorre distinguere il potere di “apprezzamento” della prova medesima da parte del giudice sportivo da quello, diverso, della “ammissibilità” della stessa. In tutti i sistemi ordinamentali la verità dei fatti denunciati si ricerca e si scopre rispettando primariamente la regola sull’acquisizione legittima delle prove e non a prescindere. L’art. 57, comma 2, sembra ammettere la possibilità che anche le prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente possono essere utilizzate nel processo sportivo senza apparenti limitazioni. Tale disposizione deve essere interpretata in modo che consenta di contemperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti: quello di tenere fermo il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello che rappresenta l’obbligo dei giudici sportivi di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole. Ogni altra lettura di detta norma che consenta di validare questo genere di prove acquisite illecitamente sarebbe non solo contraria allo spirito dell’ordinamento sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto inammissibile la prova rappresentata da un colloquio telefonico registrato all’insaputa e senza il consenso del proprio interlocutore, prodotta in giudizio).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 66/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 57 CGS, comma 2, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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