Corte federale d’appello – reclamo – deposito – termini – art. 101, comma 2, CGS FIGC – art. 37, comma 2, CGS CONI – relazione di sussidiarietà

Tra la disposizione di cui all’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia CONI, nel fissare i termini per ricorrere alle Corti federali, dispone che: “Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione” e quella di cui all’art. 101, comma 2, del CGS FIGC che dispone che “Il reclamo deve essere depositato … presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.” Tra le due disposizioni intercorre, sotto un profilo strutturale, una relazione di genus ad speciem ma, sotto un profilo funzionale v’è una relazione di specialità qualificata dall’elemento della sussidiarietà, nel senso che la disposizione CONI è destinata a regolare la fattispecie in assenza di una specifica disciplina in materia. La disposizione contenuta nel CGS FIGC corrisponde ad una precisa scelta del legislatore endo-federale - abilitato a norma dell’art. 3 del Codice FIGC - di confermare l'esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo “per tutto quanto non previsto” dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria. (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021). Pertanto le disposizioni del Codice CONI si applicano soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva della Federazione. All’opposto, là dove vi siano puntuali disposizioni del Codice federale, come appunto nel caso di specie, devono essere queste ultime a trovare applicazione. E’ perfettamente rispondente ai criteri ermeneutici, letterari e sistematici, l’applicazione del termine perentorio di sette giorni precipuamente previsto dell’art. 101, comma 2, del CGS – FIGC, che disciplina specificamente la fattispecie in esame e, a fronte di tale disposizione, non residua alcuno spazio di applicazione per altre eventuali norme di carattere generale.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 66/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2 CGS; art. 37, comma 2, CGS CONI

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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