Corte federale d’appello – reclamo – soggetti legittimati – art. 101, comma 1, CGS – interpretazione – art. 101, comma 2, CGS – si applica a tutti i soggetti cui si applica il CGS

L’art. 101, comma 1, del CGS, secondo cui “Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello”, nel definire la categoria dei soggetti “interessati”, ossia legittimati a proporre reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello - indubbiamente in modo non perspicuo - utilizza una sineddoche, ossia una formula semplificativa con cui si indica una parte per il tutto. Come anche riconosciuto dalla dottrina, l’àmbito dei possibili reclamanti alla Corte federale d’appello è ben più ampio di quello desumibile dal valore semantico di tale disposizione (lex minus dixit quam voluit), dovendosi privilegiare, rispetto al dato letterale, una lettura sistemica della disposizione medesima secondo cui è possibile ricostruire il perimetro dei soggetti legittimati ad adire gli organi di giustizia sportiva - e dunque anche la Corte federale - in coerenza con l’àmbito soggettivo di operatività del Codice di giustizia sportiva quale desumibile dagli artt. 2, 4 e 47 CGS (CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020). Soggetti che, evidentemente, nel proporre reclamo alla Corte federale, devono seguire le medesime norme: non avrebbe alcuna giustificazione razionale la differenziazione delle regole processuali tra “la Procura, le società e i loro tesserati” (così come prevede formalmente la disposizione di cui all’art. 101, comma 1) e tutti gli altri soggetti ai quali si applica il Codice di giustizia sportiva. Conseguentemente la disposizione di cui all’art. 101, comma 2, secondo cui “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.” si applichi a tutti i soggetti cui si applica il Codice di giustizia sportiva.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 66/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 1 e comma 2 CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf