Tribunale federale nazionale – Tribunale federale territoriale – appartenenti all’AIA – competenza – è competente il Tribunale federale nazionale

Il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra l’art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 C.G.S. va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (art.62 del nuovo regolamento AIA, lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva (CFA, Sezioni Unite, Decisione n.0009/CFA-2023-2024). Va affermata, pertanto, la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA, rilevando, al contempo, alla luce dell’ampiezza e della puntualità delle previsioni di cui all’art.42 del Regolamento AIA, in punto di comportamenti che possono assumere rilevanza disciplinare l’oggettiva difficoltà di rinvenire condotte riconducibili ad una residuale area di competenza, in ambito disciplinare, dei Tribunali federali territoriali (CFA, Sezioni Unite, Decisione n.0009/CFA-2023-2024; idem, n. 46, 47 e 48/CFA-2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 66/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”

1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

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