Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere poste a fondamento della responsabilità - deve essere credibile

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Cass. Pen. Sezione V, sent. 26 marzo 2019 n. 21135).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 66/CFA/2019-2020/B

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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