Settore tecnico - Regolamento settore tecnico – art. 38, commi 1 e 2 - ambito soggettivo – giurisdizione degli organi di giustizia sportiva FIGC - infrazioni inerenti all'attività agonistica

Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico FIGC “1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore tecnico”. La decisione di questa Corte Federale di Appello (Prima Sezione, C.U. n. 045/CFA del 10.10.2016) conferma quanto sopra perché in essa si rileva che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, le infrazioni inerenti all’attività agonistica riguardano “la condotta del tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara”. A tal fine il fatto che essa non sia stata sanzionata dal direttore di gara è del tutto irrilevante, perché la competenza di un organo della giustizia sportiva non può dipendere dall’operato dell’arbitro.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 66/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 38, commi 1 e 2, Regolamento del Settore tecnico FIGC;

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