Società sportiva - società di Serie B e di Serie C - garanzie integrative - fattispecie

Viola l’art. 4, comma 1, CGS il Presidente di una società sportiva che, dovendo assolvere agli adempimenti previsti dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, recante “Disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro”, non presta l’accortezza necessaria di appurare che la garanzia depositata presso la Lega Pro era rappresentata da una fideiussione non veridica. Il rispetto dei princìpi integra una regola di condotta, e la condotta è sia quella del Presidente della Società sia quella della Società in persona degli altri esponenti dei quali si è avvalsa, sia dei soggetti del cui operato risponde ai sensi dell’art. 6 CGS, sia degli ausiliari esterni al suo organico nei quali ha scelto di riporre la sua fiducia (atteso che ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e che analogamente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”). La garanzia, infatti, è un contratto caratterizzato essenzialmente dalla qualità personale del contraente garante, e la relativa scelta – con assunzione di rischio conseguente – spetta alla singola società. L’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda (CFA, Sez. II, n. 93/2018-2019). (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità personale del Presidente poiché aveva sottoscritto la garanzia senza prima accertare che la Società avesse adottato le misure idonee a verificare la validità e l’efficacia della garanzia. La mancanza di un’organizzazione idonea rappresenta un ulteriore inadempimento, che concerne una misura organizzativa ancillare e prodromica, che è nella linea di tendenza, come emerge dall’art. 2086, comma 2 cod. civ. a mente del quale “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”, il che significa anche un assetto idoneo alla compliance con la normativa dell’ordinamento sportivo, in cui la Società opera).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 65/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Maffeis

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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