Giudizio e responsabilità disciplinare – rapporti comunque riferibili all’attività sportiva - violazioni accadute al di fuori di tali rapporti - giustiziabilità della pretesa – difetto – astratta imputabilità – sussiste – previsione normativa - necessità

Sussiste un difetto di giustiziabilità da parte del giudice sportivo quando manca la fattispecie che consenta di attribuire rilevanza disciplinare ad indubbie violazioni dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, ma accadute al di fuori di «ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva»; e ciò ancorché – attesa l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale - vi sia l’astratta imputabilità, a titolo di responsabilità anche nell’ordinamento sportivo, di condotte di per sé non immediatamente riferibili allo svolgimento dell’attività sportiva, a condizione che la  rilevanza delle stesse per l’ordinamento sportivo – in ragione della loro gravità e del clamor fori provocato - sia stata espressamente sancita a livello normativo (CFA, Sez. Un. Decisione/0098/CFA-2022-2023; CFA, Sez. Un. Decisione/0039/2023-2024). Ai fini della sanzionabilità della tipologia di tali condotte anche nell’ordinamento sportivo non può essere invocata - nonostante la latitudine del precetto normativo ivi contenuto e dell’ampia portata applicativa che il giudice sportivo ordinariamente vi riconnette - la previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS, alla cui stregua “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, proprio in ragione dell’espresso riferimento, contenuto nella disposizione richiamata, alla necessità della sussistenza di un “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 65/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf