PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – INTERVENTO DEL TERZO – ART. 104 CGS - PRESUPPOSTI - SITUAZIONE GIURIDICAMENTE PROTETTA - INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE
Al riguardo, è noto che nella disciplina del Codice previgente, il Legislatore federale aveva previsto la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti nei soli casi di illecito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 8/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/2018-2019). Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto ammissibile in via generale, la concreta predicabilità di esso era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 70/2014-2015). Per quanto concerne, in particolare, il procedimento disciplinare, si è poi ritenuto che tale procedimento, per sua intrinseca natura, abbia una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione – appunto - i casi di illecito sportivo. Ma si tratta di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 65/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 82/2019). Con il nuovo Codice anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Resta, però, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022). (Nella specie la Corte ha ritenuto che, poiché l’oggetto del giudizio riguardava la sola responsabilità disciplinare dei deferiti, esso era insuscettibile di estendersi all’interesse vantato dall’interveniente, il quale si configurava rispetto a tale oggetto in termini del tutto eterogenei sia sul piano soggettivo che oggettivo, avendo natura esclusivamente economica).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 65/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI;
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Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.