Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – scriminante o attenuante della responsabilità della società – modelli di prevenzione – adozione - effetti e conseguenze
E’ demandata agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 C.G.S. (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva “in senso stretto”, sia ove la si voglia configurare come responsabilità per “colpa di organizzazione” (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022). (Nel caso di specie – riguardante un calciatore che, nell’imminenza dell’incontro di calcio aveva inviato a due calciatori della compagine avversaria tre messaggi “vocali” attraverso la piattaforma “whats-app”, facendo riferimento alla possibilità di dare luogo a un incontro in cui i giocatori avessero un atteggiamento “morbido” - la Corte federale ha ritenuto che mancasse ogni elemento di prova, anche solo indiziario, teso a dimostrare che la società avesse adottato, quanto meno a livello embrionale, modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto federale, né di avere adottato alcuna attività preventiva, anche in senso generale, quale, a titolo di esempio, un decalogo ai propri calciatori di non contattare nell’imminenza delle gare calciatori delle squadre dirette avversarie, a nulla rilevando che i contatti tra le parti fossero prevalentemente avvenuti telefonicamente e al di fuori dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo aveva comunque avuto luogo prima dell’inizio della gara (CFA, SSUU, n. 8/2024-2025)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 64/CFA/2024-2025/F
Presidente: Torsello
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC
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Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.