Illecito sportivo – natura giuridica - illecito a consumazione anticipata – illecito “da attentato”
L’illecito sportivo si configura, da un lato, come a consumazione anticipata, nel senso che, sul piano dell’elemento oggettivo, si caratterizza per essere già perfetto in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto, indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, e si configura, dall’altro, come un illecito “di attentato”, per cui il bene giuridico tutelato – quale è il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata, che si attiva nel momento in cui inizia la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. La fattispecie considerata, in sostanza, equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei “reati di pericolo” (CFA, SSUU, 8/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 64/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 30 CGS
Articoli
Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.