Giudizio e responsabilità disciplinare - adempimenti preliminari alla gara - art. 61 NOIF - distinte di una gara – controllo - non rientra negli obblighi del Presidente di una società

Non rientra negli obblighi del presidente di una società il controllo dei contenuti delle distinte di una gara, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità, tanto personali quanto con riverbero sulla posizione della società ai sensi dell’art. 6 del vigente CGS) spetta, ai sensi dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F, unicamente al dirigente accompagnatore. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente CGS le persone fisiche (in quanto tali) soggette all’Ordinamento federale, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa “delle norme loro applicabili”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 64/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Casalino

Riferimenti normativi: art. 61, comma 5, NOIF; art. 6 CGS; art. 5 CGS;

Articoli

  1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
  2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

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