Commissione accordi economici – decorrenza del pagamento - dalla decisione del Tribunale federale nazionale - impugnazione al Collegio di garanzia dello sport - irrilevanza

L’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta con il CU n. 59/A del 4 agosto 2023, disponeva che: “In caso d’impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di appello”. Per espressa disposizione transitoria, “alla Commissione accordi Economici della LND ….restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023”. Al riguardo, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme oggetto di condanna decorre dalla decisione dell’organo di appello e cioè dalla pronuncia del Tribunale federale nazionale, risultando irrilevante che quest’ultima sia stata impugnata al Collegio di garanzia del CONI, atteso peraltro che tale mezzo di impugnazione non ha natura sospensiva.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 63/CFA/2024-2025/A

Presidente: Lipari

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 94 ter, comma 11 NOIF; CU n. 59/A del 4 agosto 2023

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