Arbitri e assistenti arbitrali – Regolamento degli Organi Tecnici AIA- approvazione del Consiglio federale – sindacato del giudice sportivo – sussiste - limiti
La circostanza che il regolamento degli Organi Tecnici AIA sia stato approvato dal Consiglio federale non lo sottrae al sindacato giustiziale in quanto nell’ambito dell’ordinamento endo-federale non esistono aree franche totalmente sottratte al controllo del giudice. L’art. 84, comma 1, lett. b), CGS espressamente attribuisce alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale la competenza a conoscere dell’impugnazione delle delibere del Consiglio federale “contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione”. In ipotesi viziata e perciò annullata la delibera di approvazione, verrebbe meno l’efficacia del regolamento in questione. Ove si volesse ritenere che nel novero delle delibere impugnabili ex art. 84 CGS non rientrino quelle di adozione o approvazione di disposizioni a contenuto regolamentare, quali quelle che ora vengono in gioco, si porrebbe comunque un problema di conformità del regolamento OT a norme o a principi di livello superiore nell’ambito dell’ordinamento di settore, con la conseguente astratta possibilità di risolvere l’eventuale antinomia mediante la disapplicazione della fonte in conflitto di livello inferiore (da ultimo, diffusamente, Corte fed. app., Sez. un., n. 62/2023-2024). Le norme regolamentari sono sindacabili solo entro i ristretti e ben noti limiti nei quali sono sindacabili i provvedimenti di dismissione dall’organico che a quelle norme danno attuazione ovvero, sotto il profilo della possibile disapplicazione, unicamente nel “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Corte fed. app., Sez. un., 62/2023-2024., che cita adesivamente Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013).([nella specie la Corte ha ritenuto che le norme denunciate sono il frutto di consapevoli scelte di merito e non risultano comunque così irragionevoli o contrastanti con i principi da poter essere oggetto di censura)
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 63/CFA/2023-2024/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: Regolamento Organi Tecnici AIA; art. 84, comma 1, lett. b), CGS
Articoli
Art. 84 - Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.
*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”