Arbitri e assistenti arbitrali – Regolamento degli Organi Tecnici AIA- arbitri e assistenti arbitrali - dismissione – art. 25, commi 2 e 3 – operano su piani diversi

All’art. 25 del Regolamento degli organi tecnici AIA, le disposizioni di cui ai commi 2 (“2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4.”) e 3 (“3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali: a. in congedo per maternità; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.”) si pongono su piani diversi, posto che l’uno opera automaticamente, là dove non sia risolutivo il criterio prioritario di cui al comma 2, mentre l’altro implica l’esercizio di un eventuale potere discrezionale da parte dell’AIA (nella specie la Corte ha respinto la censura secondo cui l’atto di avvicendamento non avrebbe carattere vincolato, in quanto le disposizioni citate andrebbero lette congiuntamente e lo scorrimento della graduatoria finale di merito ex comma 3 non sarebbe determinante ai fini delle dismissioni dall’organico degli assistenti arbitrali rivelatisi in soprannumero valendo al riguardo anche i criteri di deroga elencati dal comma 4).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 63/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 25, commi 2 e 3 Regolamento Organi Tecnici AIA

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