Corte federale d’appello - costituzione in qualunque stato e grado del processo – ammissibilità - limiti

In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS), la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS  deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (Corte fed. app., Sez. I, n. 49/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, 59/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, n. 63/2021-2022). Pertanto, in attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, è consentito alla parte, che intenda (solo) replicare agli argomenti avversari, costituirsi in giudizio, a tal fine, in qualunque stato e grado del processo, con la sola limitazione della possibilità di produrre in appello nuovi documenti (da ultimo Corte fed. app., Sez. I, n. 55/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 63/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, CGS

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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