CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE –– REVOCAZIONE – FASE RESCISSORIA – È UN NUOVO GIUDIZIO
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza [revocata], sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721, dettata in materia di errore revocatorio ma applicabile all’art. 63, comma 1, lett. d) CGS). Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 63/CFA/2022-2023/F
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino, Falini
Riferimenti normativi: art. 63 CGS;
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.