Termini - computo dei termini - art. 52 CGS – scadenza in giorno festivo – proroga al primo giorno seguente non festivo
Secondo l’art. 52, comma 4, CGS se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (in materia di notificazione dell’atto di deferimento)
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 63/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cardarelli
Riferimenti normativi: art. 52, comma 4, CGS;
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Art. 52 - Computo dei termini
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*
*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.