Grazia – competenza – Presidente federale

Sulla richiesta di grazia sussiste la competenza del Presidente federale, connaturata alla natura di clemenza dell’istituto stabilita dall’art. 43 C.G.S..

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 62/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 43 CGS

Articoli

1. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

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