Grazia – competenza – Presidente federale
Sulla richiesta di grazia sussiste la competenza del Presidente federale, connaturata alla natura di clemenza dell’istituto stabilita dall’art. 43 C.G.S..
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 62/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 43 CGS
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Art. 43 - Grazia
1. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.