Riabilitazione – revisione – contestualità - inammissibilità
Non è accoglibile l’istanza di riabilitazione in mancanza di riscontri apprezzabili sull’avvenuto ravvedimento dell’interessato e, dunque, in ordine alla ricorrenza delle “particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, prescritta dall’art. 42, lett. c), CGS, allorché sussista un’autodichiarazione, in ipotesi idonea a comprovare il requisito di cui alla precedente lettera b), cioè “la ininterrotta condotta incensurabile”, ma non le “particolari condizioni”, cioè l’elemento maggiormente qualificante dell’istituto in rassegna.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 62/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettera c) CGS
Articoli
Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.