Riabilitazione – revisione – contestualità - inammissibilità
E’ inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta - ancorché in via subordinata - in contestualità con un’istanza revisionale, per sua natura tendente ad ottenere il proscioglimento del sanzionato. La riabilitazione, per contro, presuppone, per dare corpo alla condizione di ammissibilità di cui all’art. 42, lett. c), C.G.S., “il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità” (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023). Ne deriva che, nel corpo dello stesso reclamo, non possono coesistere due causae petendi tra loro inconciliabili, l’una fondante su ragioni demolitorie della decisione avversata con l’impugnazione straordinaria, l’altra fondante su ragioni per loro natura conservative ed osservanti della stessa decisione, di cui si chiede - riconoscendone l’autorità - che vengano fatti cessare gli effetti pregiudizievoli. Proprio la ineludibile condizione di resipiscenza del sanzionato, vieppiù rilevante in ambito sportivo, in ragione dei valori e dei principi che informano il relativo ordinamento, si presenta del tutto incompatibile con contestuali istanze volte invece ad ottenere il proscioglimento.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 62/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.