Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. a) CGS – nuove prove - provvedimento di archiviazione – inidoneità - efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria – efficacia di giudicato – solo per la sentenza irrevocabile di assoluzione –
E’ inammissibile l’istanza di revisione fondata su un provvedimento di archiviazione penale in quanto tale provvedimento, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.) (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; in termini già CGF, Sez. V, n. 115/2009-2010. Solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 6/2024-2025). La norma federale di riferimento dell’ipotesi di revisione per “inconciliabilità” tra decisioni appare plasmata su quella di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in “altra sentenza irrevocabile”, resistendo pertanto l’originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2024, ha ribadito il carattere “neutro” del provvedimento di archiviazione, “ad ogni effetto giuridico”.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 62/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 630, comma 1, lett. a), C.P.P.
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Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.