Processo sportivo in genere – poteri del giudice - disapplicazione - ammissibilità

Non sussistono ragioni per escludere la riferibilità in astratto all’ordinamento sportivo federale delle conclusioni del giudice amministrativo relative alla disapplicazione dei regolamenti. L’obiettivo dell’effettività della tutela non può essere disconosciuto dal processo sportivo, quale principio di ordine generale. Esso è sotteso al suo stesso impianto complessivo e viene espressamente evocato con riguardo all’apparato sanzionatorio (v. art. 44, comma 4, CGS). Il Collegio di garanzia del CONI ha confermato questo assunto, sulla base della giurisprudenza costituzionale relativa all’ordinamento generale (Sez. I, n. 25 del 2018) e della necessaria osservanza del generale principio di gerarchia delle fonti (decisioni n. 41/2023 del 5 aprile / 9 maggio 2023, nn. 76/2019 e 30/2022, n. 51/2018). La disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce un corollario della gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento sportivo, ivi compreso, l’ordinamento della FIGC

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 62/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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