Processo sportivo in genere – poteri del giudice - disapplicazione - ammissibilità

Alla giustizia sportiva sono riferibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa, che ha ammesso la possibilità di disapplicazione da parte del giudice dei regolamenti, nei seguenti termini: 1) al giudice amministrativo non è espressamente riconosciuto dalla legge il potere di disapplicazione di atti amministrativi; 2) è peraltro prevalente, ormai, la tesi volta a ammettere il potere di disapplicazione dei regolamenti in capo al giudice amministrativo. Per i regolamenti debbono trovare applicazione principi di carattere generale quali il principio iura novit curia (obbligo per il giudice di accertare la legittimità di un regolamento) e la gerarchia delle fonti (che comporta l’obbligo di dare applicazione alla fonte gerarchicamente sovraordinata e di disapplicare la fonte sotto-ordinata successiva contrastante con la prima; nell’ipotesi di regolamento pre-esistente alla norma primaria si tratterebbe, invece, di abrogazione del regolamento a opera della legge successiva); 3) stante la natura di fonte normativa del regolamento, in generale sarebbe impossibile individuare a priori i suoi destinatari al momento dell’esercizio della potestà regolamentare, per cui l’interesse ad agire, ed ancor prima la stessa posizione dell’interesse legittimo, si profila solo in un momento successivo, all’atto dell’adozione del provvedimento applicativo; 4) Ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano e urtino contro precetti poziori dell'ordinamento medesimo (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992): la conseguenza, per le fonti subordinate alla legge, è la "disapplicazione" da parte del giudice, ordinario o amministrativo, chiamato ad applicare tali norme. Pertanto "al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992); 5) gli stessi argomenti investono, oltre alla giurisdizione sui diritti, anche la giurisdizione di legittimità e la tutela degli interessi legittimi a fronte di atti autoritativi; 6) il potere di disapplicazione «è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi (sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.5 L. n. 2245/1865 all. E), nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento (…) sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (…) e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi» (Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2009, n.1169); 7) l’elemento dirimente per la disapplicazione dei regolamenti è la sussistenza di una gerarchia tra le fonti (il regolamento e la norma sovraordinata) e di un contrasto tra di esse. La disapplicazione dei regolamenti sottende un’ulteriore esigenza: garantire l’effettività della tutela quando non sia possibile procedere con l’annullamento (o la nullità) della norma regolamentare; 8) la disapplicazione del regolamento costituisce una opzione che opera nel “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 62/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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