Corte federale d’appello – Revocazione e revisione – art. 63 CGS, comma 5 – parte che ha agito davanti l'Autorità Giudiziaria – inammissibilità – interpretazione costituzionalmente orientata - inammissibilità
La revocazione è preclusa, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva del CONI, a termini del quale "la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti l'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport". La norma comporta l’inammissibilità del reclamo e non vi è spazio per un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, che si risolverebbe in una non consentita disapplicazione della norma posta dal CONI.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 62/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 63, comma 5, CGS CONI;