Corte federale d’appello - art. 101, comma 3, CGS - prove - nuovi documenti – ammissibilità – condizioni e limiti – conseguenze

Poiché il procedimento che si instaura innanzi al giudice di secondo grado a seguito di reclamo di una delle parti ha natura tendenziale di revisio prioris instantiae, la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, del vigente CGS, nella parte in cui prevede la possibilità in di produrre in appello nuovi documenti, va intesa in senso restrittivo; non è pertanto consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa. (Fattispecie in tema di applicazione di sanzione ad una associazione sportiva che, in primo grado, era rimasta inerte e soccombente. In motivazione la Corte ha chiarito che a tale inerzia la parte non può tentare “di rimediare”, fornendo prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza dei presupposti posti a base della sua condanna).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 62/CFA/2019-2020/D

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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