Procedimento disciplinare sportivo - associazione sportiva - capacità processuale - art. 15 NOIF – d. lgs n. 242/1999, art. 2, comma 2, lett. c) - autorizzazione ad agire e contraddire – rappresentanza – difetto eccepito – onere probatorio.
Le società sportive, intese, al di là della specifica forma giuridica adottata, quali “enti a struttura associativa” che svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio, condizione per l’affiliazione alla F.I.G.C. è data dalla presentazione, per il tramite dei rispettivi Comitati regionali, di apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata tra l’altro dell’atto costitutivo dello statuto sociale e dell’elenco nominativo dei componenti oltre che dell'organo o gli organi direttivi (art. 15 delle NOIF). Per le società sportive dilettantistiche, inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, è istituito presso il CONI un apposito Registro pubblicato sul sito del Coni e liberamente accessibile da tutti gli interessati, da cui risultano sia le cariche rappresentative che le relative modifiche. In presenza di tale regime di pubblicità è possibile richiamare la giurisprudenza civile di legittimità che, con specifico riferimento alla rappresentanza processuale, ha operato una distinzione tra onere di indicazione della fonte del potere rappresentativo e onere della relativa dimostrazione. In particolare, le Sezioni Unite (SS.UU. sentenza 1 ottobre 2007, n. 20596) hanno chiarito che, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, configura un onere per la parte che formula l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale dare prova della carenza del difetto di rappresentanza della società.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 62/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art 15 NOIF, d. lgs n. 242/1999, art. 2, comma 2, lett. c); art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242;