Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ambito di applicazione - si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva – condotte private – non sono sanzionabili – riferibilità all’attività sportiva - necessità

Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi di lealtà, probità e correttezza, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (ex multis: CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024). Al contrario, non sono sanzionabili dal giudice le condotte, pur molto deprecabili, poste in essere in ambito strettamente privato, senza alcun rapporto, quindi, con l’attività sportiva. Alla luce dell’art. 1 CGS (il quale afferma che il Codice di giustizia disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare), l’accertamento della responsabilità disciplinare deve essere fondato sulle fattispecie di responsabilità previste dal CGS medesimo e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 del Codice e l’applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS non può che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, a ogni “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, senza poter essere esteso, per esempio, ad ogni rapporto sociale. La chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva, sia pure intesa nel senso più ampio (ex multis: CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che il comportamento di un atleta tesserato FIGC, presente fra il pubblico ed estraneo alle squadre in campo, dovesse essere conforme alla clausola generale di cui all’art. 4 CGS poiché tali obblighi gravano sul soggetto tesserato anche quando non si trovi sul campo di gioco ma sugli spalti, trattandosi di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell’incontro, e debbano essere rispettati anche nei rapporti con gli altri sostenitori, essendo comunque rapporti legati allo svolgimento dell’attività sportiva. Ciò senza considerare che, secondo un recente orientamento, l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC deve essere interpretato nel senso che è fatto obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sopra citati in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche – addirittura - economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti (Collegio di garanzia dello sport n. 10/2024). In tal modo elidendo, a quanto sembra, anche il presupposto normativo della riferibilità dell’azione posta in essere all’attività sportiva).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 61/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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