art. 62, comma 1, CGS
Ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS, riguardante i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, il comportamento del “sostenitore” – ai sensi del Codice di giustizia sportiva – non è suscettibile di essere sanzionato ex se ai sensi del Codice di giustizia sportiva ma può solo costituire il presupposto della responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 26 CGS. (Fattispecie riguardante un calciatore, tesserato per una società sportiva, che ha assistito sugli spalti all’incontro fra altre due diverse squadre e che ha tenuto un atteggiamento violento in danno di altri sostenitori presenti sugli spalti; la Corte federale ha escluso che la posizione del calciatore che assiste ad una competizione tra due squadre, con cui non ha alcun rapporto di tesseramento, sia assimilabile a quella del mero “sostenitore”).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 61/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 62, comma 1, CGS
Articoli
Art. 62 - Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti
- I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.
- I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
- I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.
- I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori assunti dagli organi di giustizia sportiva.