Corte federale d’appello – reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure
E’ inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, allorché sia privo di specifiche censure contro i capi della decisione di primo grado e contenenti affermazioni generiche e apodittiche
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 61/CFA/2019-2020/C
Presidente: Sica
Relatore: Sica
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.