Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 1, comma 3, CGS CONI - competenza della Federazione a definire le fattispecie - autonomia
Il codice di giustizia sportiva del Coni adottato con Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 prescrive, all’art. 1, comma 3, che: “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal Coni, ogni federazione sportiva gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare. (Fattispecie riguardante la normativa endofederale di cui all'art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 – 2022).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 5/CFA/2022-2023/F
Presidente: Lipari
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 1, comma 3, CGS CONI;