Processo sportivo telematico – regole tecniche – deposito telematico a mezzo PEC - firma digitale degli atti – inderogabilità – errore scusabile

La stagione in corso è la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle regole tecniche per il processo sportivo telematico (adottate con delibera del Consiglio federale del 29 gennaio 2021, pubblicate con il CU n. 160 del 1^ febbraio 2021), non trovano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC; pertanto, sussistono i presupposti per considerare scusabile l’errore in cui è incorso il difensore. Per le stesse ragioni, è scusabile l’errore anche rispetto alla firma che, in base all’articolo 5 delle citate regole tecniche deve essere digitale nel formato “PAdES” o “CAdES” (il difensore – nella specie - aveva utilizzato la scansione per immagine di quella autografa, che è ammessa, in base al comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 5, solo per la parte interessata e “nei procedimenti ove l’assistenza del difensore non è necessaria” (Sezione I, decisione n. 86/CFA/2021-2022; cfr. anche sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 5/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lipari

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: CU n. 160 del 1^ febbraio 2021;

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