Società sportiva – rinuncia a gara, ritiro ed esclusione dal campionato – responsabilità - fattispecie

Risponde ai sensi dell’art. 53, comma 1, delle NOIF – secondo cui “[l]e società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate” – il presidente della società che ha risolto il rapporto di tesseramento con numerosi calciatori senza provvedere a reintegrare l’organico, impedendo alla squadra di portare a termine il campionato al quale era iscritta. A tal fine rileva unicamente il dato obiettivo del volontario depauperamento e del mancato reintegro della compagine che hanno impedito alla squadra di condurre a termine il campionato in corso. (Nella specie la Corte federale ha ritenuto che non sussistesse il requisito dell’inesigibilità che avrebbe potuto scriminare la condotta, impedendo di assumere una condotta diversa da quella che viene rimproverata (Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2024, n. 35122; Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8076).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 59/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 53 NOIF

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