Mezzi di prova – pluralità di prove testimoniali – valutazione – modalità – circostanze riferite solo da alcuni testimoni – valenza probatoria – sussistenza - condizioni

Una pluralità di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti, considerandosi anche la possibilità di parziali divergenze tuttavia inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 34473 del 27/05/2015, dep. 06/08/2015, Rv. 264276 - 01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020, dep. 21/05/2020, Rv. 279162 - 01).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 59/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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