Corte federale d’appello – reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure – ratio della norma – lettura formalistica - esclusione
L’art. 101 comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. E l’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (Sez. I, decisione n. 0057/CFA/2023-2024).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 59/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.