PROCESSO SPORTIVO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE A RICORRERE – RIAMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – SUSSISTE LA LEGITTIMAZIONE
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, CGS, colui il quale chieda la riammissione all’AIA è “titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio”.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 59/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 47 CGS;
Articoli
Art. 47 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva
1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.