Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – commissione di una successiva infrazione – è preclusiva

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Il giudizio prognostico è negativo allorché il richiedente ha già commesso una infrazione, seppur diversa, dell’ordinamento sportivo, per la quale è stato sanzionato. L’essersi reso responsabile di un’ulteriore violazione in ambito sportivo rappresenta un dato che induce a formulare una prognosi negativa sia in merito al ravvedimento del condannato sia alla possibilità di reiterazione di analoghe condotte. Anche sotto un profilo logico, il giudizio ex post richiesto dalla disposizione alla Corte federale non ha alcuna ragion d’essere nel momento in cui l’interessato abbia già dimostrato ex ante, per facta concludentia, di non essersi in alcun modo ravveduto.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 58/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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