Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d’appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudizio prognostico fosse negativo in rapporto alla gravità dell’infrazione a suo tempo commessa, consistita in un’aggressione nei confronti del direttore di gara caratterizzata non solo da ingiurie e minacce, ma anche da veri e propri atti di violenza fisica avendo l’istante attinto il medesimo arbitro con due forti calci).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 58/CFA/2024-2025/D
Presidente: Toesello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.