Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni – cumulatività

Ai fini della riabilitazione occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione che devono sussistere cumulativamente e non alternativamente (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 58/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 42, CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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