Processo sportivo telematico – regole tecnico-operative – Corte federale d’appello – reclamo – immagine di file analogico sottoscritto digitalmente - inammissibilità

E’ inammissibile un reclamo che, pur sottoscritto digitalmente, è un’immagine di un file analogico e, in quanto tale, non è conforme all’art. 9, comma 1, delle Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della FIGC, approvate con C.U. n. 160/A del 29 gennaio 2021,  a mente del quale «gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti: …c) sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti» (nella specie si trattava di un’istanza di riabilitazione).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 58/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico approvate con C.U. n. 160/A del 29 gennaio 2021;

Salva in pdf