Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta ad elemento di prova – condizioni
Il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461; CFA Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020) a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica, sino dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 41461/2012 “le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” ripresa, appunto, dalla giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021 e più di recente n. 116/CFA/2022-2023/B). La possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, essendo lasciato al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le dichiarazioni della persona offesa devono, pertanto, ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purchè, dall'esame critico delle risultanze processuali, non emergano elementi in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 58/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS